Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge prende le mosse da una situazione di particolare criticità che si è verificata all'inizio del 2006 in conseguenza dell'avvio in Piemonte, da parte dell'ANAS Spa, di un'iniziativa di verifica degli accessi sulle strade di sua competenza, cui è seguita la notifica dei canoni provvisori accertati.
      L'esosità e l'insostenibilità dei canoni intimati hanno suscitato una reazione ed una vibrante protesta da parte degli interessati nonché delle istituzioni (province, comunità montane e comuni) e delle associazioni di categoria.
      Gli importi richiesti, in particolare quelli riguardanti gli accessi ai fondi rustici, sono parsi del tutto incongruenti ed esosi in relazione all'interesse economico dell'attività agricola svolta.
      In particolare nelle aree montane, in molti casi, il canone annuale richiesto è risultato superiore al valore degli appezzamenti di terreno e al reddito ricavabile dai medesimi fondi, anche in conseguenza del notevole frazionamento aziendale che appesantisce ulteriormente tale contesto.
      La questione è stata sollevata anche a livello parlamentare con due successive interrogazioni che hanno evidenziato la rilevanza non solo locale ma nazionale del problema e con le quali è stata segnalata al Governo nazionale la necessità di «assumere iniziative normative volte ad esentare dal canone, nelle aree rurali, il primo e unico accesso a fondo rustico e ad applicare una significativa mitigazione dell'importo per le altre casistiche».

 

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      In considerazione della necessità di garantire una disciplina adeguata e differenziata alle aree in condizione di marginalità socio-economica ricomprese nelle zone montane o parzialmente montane, con la norma che si propone sono quindi stati rivisti gli importi per le autorizzazioni agli accessi ai fabbricati rurali e ai fondi rustici in queste aree.
      Nella elaborazione della proposta di legge è stata inoltre considerata la valenza acquisita dall'attività agricola nella tutela ambientale e paesaggistica e nella sostenibilità sociale, senza tralasciare il sacrificio di superficie coltivabile richiesto per la costruzione e l'ampliamento di strade e di altre infrastrutture di interesse pubblico.
      Alla luce di tale situazione con la normativa in oggetto viene quindi proposto l'inserimento di uno specifico comma all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), che stabilisce, per gli accessi unici ed indispensabili ai fabbricati rurali ed ai fondi rustici ubicati in aree montane, un esonero totale ed una riduzione dell'80 per cento per quelli posti in altre aree territoriali.
      Per rispondere alla necessità di regolare le situazioni in essere alla data di entrata in vigore della proposta di modifica della disciplina sostanziale, è risultato inoltre opportuno l'inserimento di due disposizioni transitorie nell'ambito dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che regola altre ipotesi di disciplina transitoria riferite ai diversi contenuti sostanziali del decreto.
      Con la prima disposizione transitoria viene uniformata la misura della tariffa sia per le autorizzazioni già in essere che per quelle di nuova adozione, a partire dal 1o gennaio 2007, garantendo in tal modo un eguale trattamento per situazioni del tutto sovrapponibili.
      Con la seconda disposizione transitoria si intende introdurre una forma di regolarizzazione per gli accessi agricoli «storici». In considerazione della peculiarità dei medesimi, anche in ragione della modesta incidenza sul traffico stradale, si ritiene opportuno ammetterne l'autorizzazione, su presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati entro il termine del 31 dicembre 2007, anche in deroga alle distanze stabilite in via generale dal comma 3 dell'articolo 45 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. La regolarizzazione formale per tali accessi è peraltro limitata alle ipotesi in cui in difetto di autorizzazione il fondo risulti intercluso e a condizione che si rispettino i criteri di cui al comma 5 dell'articolo 45 del citato regolamento.
 

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